Art. 2.
(Ufficio del pubblico ministero).

      1. La procura della Repubblica situata presso ogni tribunale per la famiglia esercita le proprie attribuzioni, relativamente alle materie di cui all'articolo 1, avvalendosi di magistrati ordinari e di magistrati onorari. I magistrati onorari possono essere delegati, oltre che all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, a compiere direttamente, ovvero avvalendosi degli uffici della sicurezza pubblica o dei servizi sociali, gli accertamenti sulle condizioni dei minori e delle famiglie interessate.