1. La procura della Repubblica situata presso ogni tribunale per la famiglia esercita le proprie attribuzioni, relativamente alle materie di cui all'articolo 1, avvalendosi di magistrati ordinari e di magistrati onorari. I magistrati onorari possono essere delegati, oltre che all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, a compiere direttamente, ovvero avvalendosi degli uffici della sicurezza pubblica o dei servizi sociali, gli accertamenti sulle condizioni dei minori e delle famiglie interessate.